Premessa
In data 31 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto “correttivo” del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024) recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.
Il provvedimento, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305/2024 è entrato in vigore dalla stessa data di pubblicazione in virtù della disposizione contenuta nell’art. 97.
Numerose, oltre che rilevanti, le modifiche e le novità apportate al testo del D. Lgs. n. 36/2023, tra le quali, un’area di intervento cruciale riguarda la modifiche delle clausole di attivazione della Revisione dei Prezzi.
Brevi cenni sull’istituto
L’articolo 60 – collocato nel Libro II (“Dell’appalto”), Parte II (“Degli istituti e delle clausole comuni”) disciplina l’istituto della Revisione prezzi, dunque la modifica del corrispettivo economico di un contratto pubblico in corso di esecuzione.
L’intento principale dell’istituto in questione è quello di salvaguardare l’equilibrio contrattuale tra le stazioni appaltanti e le imprese e, di valorizzare i rimedi manutentivi del contratto in presenza di alterazioni del sinallagma contrattuale, avendo, il legislatore, reso obbligatorio l’inserimento nei documenti di gara delle procedure di affidamento, le clausole di revisione prezzi, che – pur non apportando modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro – si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio.
Revisione dei prezzi nel codice civile
Il predetto istituto è contemplato anche nel codice civile in relazione al contratto di appalto, che all’art. 1664 c.c. prevede che sia ammessa la revisione del prezzo “Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto”, la ratio è quella di conservare il vincolo contrattuale mediante l’adeguamento del corrispettivo in denaro al fine di soddisfare gli interessi dei contraenti alla completa esecuzione del rapporto.
Novità
Con il citato Decreto Legislativo n. 209 del 31/12/2024 vengono introdotti importanti aggiornamenti all’articolo 60 del Codice dei contratti.
Le modifiche apportate introdotte non solo modificano alcuni criteri di revisione dei prezzi già esistenti, ma introducono anche nuove disposizioni che mirano a rendere più chiara e specifica l’applicazione di tali clausole.
Con riferimento all’ambito di applicazione di tali clausole, l’art. 23 del Correttivo apporta una serie di modifiche, sostituzioni ai commi 1, 2, 3, 4 dell’art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 e inserisce i nuovi commi 2-bis, 4-bis, 4-ter e 4-quater e l’Allegato II.2-bis, rubricato “Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi”, disciplinante le modalità di attuazione delle clausole revisionali.
Le nuove soglie di attivazione delle clausole revisionali
Una delle modifiche più rilevanti è stata introdotta al comma 2 dell’articolo 60 con riferimento alle percentuali e alle condizioni necessarie per l’attivazione delle clausole di revisione dei prezzi.
Nella versione originaria del D. Lgs. 36/2023 si stabiliva l’attivazione di tali clausole solo successivamente ad una variazione dei costi, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo e le stesse operavano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire senza una chiara distinzione tra lavori, servizi e forniture. Pertanto, sotto la soglia del 5% operava la normale alea contrattuale, bloccando ex lege l’operatività di qualsiasi meccanismo revisionale.
Il Decreto Correttivo introduce una distinzione tra settori, inserendo due diverse soglie percentuali per i contratti di Lavori e per quelli di Servizi e Forniture, specificando poi diverse soglie percentuali per l’attivazione delle clausole di revisione dei prezzi.
- Per i contratti di lavori, l’art. 60, comma 2, lettera a) prevede “una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire”.
- Per i contratti di servizi e forniture, ai sensi dell’art. 60, comma 2, lettera b) è richiesta “una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire”.
Per quanto riguarda i contratti di servizi e forniture, il Decreto Correttivo introduce una novità importante al comma 2-bis dell’articolo 60. Oltre alle clausole di revisione dei prezzi, è ora possibile inserire meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo basati su un indice inflattivo, convenzionalmente individuato tra le parti. Questi meccanismi, tuttavia, non influenzano il calcolo delle variazioni di prezzo della fornitura o del servizio che sono rilevanti per l’attivazione delle clausole di revisione previste dalla lettera b) del comma 2.
Indici sintetici da utilizzare ai fini della determinazione delle variazioni
Per rendere la disciplina della revisione dei prezzi auto esecutiva e il meccanismo immediatamente operativo, preme rammentare che ai commi 3 e 4 dell’art. 60 del D. Lgs 36/2023 si era ritenuto di far riferimento agli indici sintetici elaborati dall’ISTAT e relativi:
- al costo di costruzione (per i contratti di lavori);
- ai prezzi al consumo, alla produzione dell’industria e dei servizi, nonché alle retribuzioni contrattuali orarie (per i contratti di forniture e servizi).
Il Decreto Correttivo ha apportato modifiche anche alle modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi, con l’obiettivo di garantire che ogni tipologia di affidamento utilizzi un indice il più specifico possibile e che rispecchi le dinamiche concrete del mercato di riferimento.
A tal fine, il comma 3 dell’articolo 60 apporta alcune modifiche al sistema degli indici.
In particolare, il Correttivo elimina il riferimento agli indici ISTAT, inserendo un esplicito riferimento al nuovo comma 4-quater per i contratti di lavori (lettera a) e ammettendo, per i contratti di servizi e forniture (lettera b), l’utilizzo di indici sintetici, anche disaggregati così da coprire l’ipotesi in cui un servizio o una fornitura rientri in due o più categorie, individuate secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV) e in relazione alle quali si ritiene opportuno procedere ad un’applicazione disaggregata dei diversi indici ad esse associati.
Infine, il Decreto Correttivo apporta modifiche significative anche alla pubblicazione degli indici e alla metodologia di calcolo. In particolare, viene modificato integralmente il testo del comma 4 dell’articolo 60, il quale prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con l’ISTAT, adotti i singoli indici di costo delle lavorazioni, basati sulle tipologie omogenee indicate nella tabella A dell’allegato II.2-bis e sono utilizzati per determinare gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.
Il Decreto Correttivo, oltre alla modifica del comma 4, introduce nuovi commi (4-bis, 4-ter, 4-quater) che stabiliscono con maggiore precisione le modalità di applicazione e adozione degli indici.
In particolare, il nuovo comma 4-bis stabilisce che gli indici di prezzo menzionati nel comma 3, lettera b), devono essere pubblicati unitamente alla relativa modalità di calcolo sul portale istituzionale dell’ISTAT. Inoltre, il nuovo comma 4-ter prevede che, per gli appalti di servizi e forniture che dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, è possibile fare riferimento a questi indici specifici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b).
Introduzione dell’Allegato II.2-bis – Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi
Così come previsto dal nuovo comma 4, si segnala l’introduzione di un nuovo allegato (Allegato II-bis) ad opera dell’art. 86 del Correttivo, rubricato “Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi”, che disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.
L’Allegato si articola in quattro sezioni e, precisamente:
- Sezione I “Disposizioni generali”: artt. da 1 a 3;
- Sezione II “Revisione prezzi per i contratti di lavori”: artt. da 4 a 9;
- Sezione III “Revisione prezzi per i contratti di servizi e forniture”: artt. da 10 a 14;
- Sezione IV “Disposizioni economico-finanziarie e finali”: artt. 15 e 16.
Il predetto Allegato chiarisce alcuni aspetti della disciplina.
Disposizioni generali
In relazione all’ambito di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi è specificato che, per gli appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica sia ai lavori di nuova costruzione che a quelli di manutenzione straordinaria e ordinaria. Per quanto concerne gli appalti di servizi e forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
L’art. 2, al comma 1, chiarisce che le clausole di revisione dei prezzi da inserire obbligatoriamente nei documenti di gara iniziali sono redatte “conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all’articolo 60, comma 2, del codice”.
L’art. 3, comma 2, precisa che le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell’indice supera, in aumento o in diminuzione, rispettivamente, la soglia del 3% (per gli appalti di lavori) e del 5% (per gli appalti di servizi e forniture) dell’importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
Riferimento temporale
Per quanto concerne il riferimento temporale gli artt. 4, comma 2 e 12, comma 1, chiariscono che, ai fini della determinazione della variazione del prezzo, va individuato nel “mese del provvedimento di aggiudicazione”, con l’ulteriore precisazione per cui, “in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell’Allegato I.3.”, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al “mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dall’articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato”.
Accordo quadro
Nelle ipotesi di ricorso a un accordo quadro, l’art. 6 stabilisce che, in tali casi, i documenti inziali della procedura di affidamento prevedono che l’indice sintetico venga individuato al momento della stipula di ciascun contratto attuativo di lavori dell’accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL (Tipologie omogenee di lavorazione) associati.
Sub-Appalto
L’art. 8 precisa che i contratti di sub-appalto o i sub-contratti devono disciplinare le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto e chiarisce che queste sono definite dalle parti “tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all’articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato”.
Disposizioni transitorie e finali
L’art. 16 delimita l’ambito di applicazione temporale delle disposizioni contenute nell’Allegato, stabilendo che queste si applicano:
- alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento con cui il Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti individuerà i singoli indici di costo delle lavorazioni. Fino a tale data continueranno ad applicarsi, in via transitoria, “le disposizioni di cui all’art. 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023” (cfr. art. 16, comma 2). Il comma 3 chiarisce, infine, che, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’emanando provvedimento ministeriale, gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell’ISTAT “ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4, del Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023” possono essere utilizzati solo a fini statistici;
- alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato Allegato.
Equilibrio contrattuale
Da ultimo si rende noto che, ai sensi dell’art. 2 dell’allegato II.2-bis, quando l’applicazione dell’articolo 60 del D. Lgs. 36/2023 non garantisce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, la Stazione appaltante o l’appaltatore possono invocare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

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